UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - Viale Martiri della Libertà 34 - 41100 Modena tel/059.410.411 - fax/059.410.666


I SERVIZI
STRANIERI

 


COME FARE PER:

Presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri: la procedura presso lo Sportello unico e i moduli

Per assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

Come si presenta la domanda

Nel caso in cui si conosca il lavoratore da assumere, occorre presentare allo Sportello Unico:

  • richiesta nominativa di nulla osta al lavoro secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007
  • documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione
  • proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, impegno del datore di lavoro al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
  • dichiarazione di impegno del datore di lavoro a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

PRIMA FASE ALLO Sportello Unico Immigrazione

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

  • acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta
  • acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole :

• convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
• trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali il lavoratore deve richiedere il rilascio del visto.
Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all'autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS ed all'INAIL.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

SECONDA FASE ALLO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:
• verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
• consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
• provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
• consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

Rilascio del permesso di soggiorno

Una volta ritirato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico, il lavoratore deve recarsi presso un Ufficio Postale per spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it , lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all'indirizzo o all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

documento

Si possono scaricare qui di seguito i moduli per la presentazione delle domande di prima assunzione presso lo Sportello unico per l'immigrazione (per visualizzare i file è necessario installare il programma Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiore)

RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA OSTA PER UN CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL´ESTERO PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO O A CARATTERE STAGIONALE

RICHIESTA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO

Può essere presentata domanda di nulla osta al lavoro subordinato per le categorie di lavoratori indicate nel decreto flussi 2007. La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.

RICHIESTA NULLA OSTA AL LAVORO STAGIONALE

Deve essere presentata domanda su apposita modulistica. Le domande possono essere presentate soltanto dalla data stabilita dal decreto flussi dell'anno in corso. Per l'anno 2007 il decreto flussi ha ammesso 80.000 lavoratori stagionali non comunitari e 2.000 stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.
Le istruzioni e la modulistica per la presentazione della domanda sono scaricabili in formato .pdf

Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all´estero, per le particolari categorie di lavoro

previste dall´articolo 27, I comma del Testo unico che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d´ingresso.

  • L´invio delle istanze per il rilascio del nulla osta all´accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall´articolo 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del Testo unico sull´immigrazione va effettuato con raccomandata A.R. indirizzata allo Sportello unico della provincia di residenza del datore di lavoro, oppure a quello della provincia in cui l'impresa ha sede legale, oppure a quello della provincia in cui avrà luogo la prestazione dell´attività lavorativa.
    Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l´attività lavorativa; pertanto, lo Sportello unico ricevente, ove diverso, trasmetterà la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro. La procedura per il rilascio del nulla osta è analoga a quella sopra descritta.
  • Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all´estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell´ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell´art. 27 del Testo unico), le istanze vanno presentate, anziché allo sportello, alla Direzione generale del mercato del lavoro – Ufficio per il collocamento  nazionale lavoratori dello spettacolo, competente al rilascio del relativo nulla osta.
  • Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane (lett. p) articolo 27), il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal Coni.

I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l´impresa;  per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno.

Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - articolo 27, rispettivamente lett. h) e q) - nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. In questi casi non è prevista alcuna procedura presso lo Sportello unico.
Modelli D - E - F - G - H - I - L - M - N - O

Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato riguardante docenti di scuole e università straniere operanti in Italia

(Legge 103/2002)
Modello DS

Per i lavoratori extracomunitari impegnati in progetti speciali

Modulo B - PS

Stipula contratti  con stranieri regolarmente soggiornanti

In caso di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo (Modello Q) e nei casi di stipula del contratto di soggiorno per rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e del Dpr 334/04 (Modello R), valgono le disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (n. 9 dell'8 marzo 2005, reperibile all'indirizzo http://www.welfare.gov.it/ ). 
In questi casi le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica, che andrà poi inviato, con raccomandata postale A.R., allo Sportello unico, quest'ultimo provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata.
ATTENZIONE. La ricevuta di ritorno viene rispedita all'indirizzo del mittente. Tuttavia, poiché deve essere esibita dallo straniero all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella ricevuta, oltre al nome del datore di lavoro, sia riportato anche quello del lavoratore straniero. Il contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.
L´obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´articolo 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l´avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto.
Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello unico, il datore di lavoro dovrà comunicare, entro cinque giorni dall´evento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
Modelli Q - R

Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro (modello Q).
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione  allo straniero.
In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Lo Sportello, infine, comunica allo straniero la data  in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
Modello V

Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo

  • Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.
  • Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l´esito allo Sportello.
    Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione  allo straniero.
    In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno per poi presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'accoglimento della domanda dipende dalla disponibilità di quote. 
  • Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.
    In questo caso non viene fatta la verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato o per lavoro autonomo relative all´anno in corso. Tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell´anno successivo.
    Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. 
    Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che si trovi in una delle situazioni sopra specificate, presenta allo Sportello unico la richiesta secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.
    Modello  V 2

Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo

Casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno in corso.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello unico competente la domanda, redatta sull´apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.
Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che  provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello.
Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall´articolo 26 del Testo unico sull´immigrazione per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.
In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti  e provvede a far sottoscrivere all´interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Lo Sportello unico, infine, comunica allo straniero la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.
Modello Z

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Scarica i documenti

- Per la compilazione dei moduli di domanda: i codici di Stato
- Per la compilazione dei moduli di domanda: elenco delle Province
- Per la compilazione dei moduli di domanda: i codici Ccnl per l'assunzione dall'estero di lavoratori extracomunitari stagionali

- Articolo 27, comma 1, del Testo unico sull´immigrazione

- Legge 103/2002




GIORNI E ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Dal lunedì al venerdì. dalle ore 9 alle ore 12,
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
Presso l’U.R.P. Via Mascherella n.6

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