Il 12 dicembre 2009 entrano in vigore le nuove
disposizioni sugli Spettacoli Viaggianti contenute nel decreto
del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007.
La complessità della disciplina ha reso necessario fornire
chiarimenti ed indirizzi esplicativi attraverso l’emanazione
di una circolare.
Tra gli aspetti tecnici ed amministrativi trattati dalla circolare,
si pone in particolare evidenza il regime transitorio introdotto
con il decreto del Ministro dell’Interno, in data 20 novembre
2009, con cui è stata emanata una disposizione per assicurare
la piena ed efficace operatività delle disposizioni contenute
nel D.M. 18 maggio 2007.
Tale disposizione ha ribadito che per le nuove attività
di spettacolo viaggiante, intendendo quelle poste in primo esercizio
dopo l’ 11 dicembre 2007, si applicano sin dal 12 dicembre
2007 le norme contenute nel D.M. 18 maggio 2007.
Per quanto concerne le attività di spettacolo viaggiante
esistenti sul territorio nazionale, intendendo quelle poste
in esercizio prima del 12 dicembre 2007, detta disposizione
ha previsto che qualora abbiano già presentato o presentino
entro il 12 dicembre 2009 l’istanza di registrazione corredata
della documentazione tecnica devono ottenere la registrazione
e il connesso codice identificativo entro il 31 dicembre 2010.
Tale differimento è stato disposto per consentire la
prosecuzione dell’esercizio dell’attività.
Pertanto, le attività di spettacolo viaggiante
esistenti sul territorio provinciale che alla data del 12 dicembre
2009 non presentino l’istanza di registrazione corredata
della documentazione tecnica non potranno proseguire l’esercizio
dell’attività.
Riferimenti normativi