Prot.
17635/2009 Area 3 /PC
Modena, 29 dicembre 2009
VISTO il decreto n. 1061 in data 18/12/2009 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stata confermata
l'esigenza di disporre, anche per l'anno 2010, il divieto di circolazione
sulle strade extra urbane, nei giorni festivi ed in taluni periodi
dell'anno presumibilmente di più intenso traffico, degli
automezzi aventi massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t;
VISTO l'art. 5, comma 1, 6 comma 1 del Nuovo Codice della Strada,
approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi
di maggiore intensità della stessa, si rende necessario
limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli
e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.;
CONSIDERATO che per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
ai trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose ai sensi dell’art. 168, c. 1 e 4, del Nuovo
Codice della Strada;
D E C R E T A
Art. 1
è vietata la circolazione sulle strade extra urbane di
questa provincia ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t., nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell'anno 2010, di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore
22.00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
c) 1 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
d) 6 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
e) 2 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
f) 3 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
g) 5 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00,
h) 6 aprile dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
i) 30 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
j) 1 maggio dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
k) 29 maggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
l) 2 giugno dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
m) 26 giugno dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
n) 3 luglio dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
o) 10 luglio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
p) 17 luglio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
q) 24 luglio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
r) 30 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
s) 31 luglio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
t) 6 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
u) 7 agosto dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
v) 13 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
w) 14 agosto dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
x) 21 agosto dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
y) 28 agosto dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
z) 30 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
aa) 1 novembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
bb) 4 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
cc) 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
dd) 23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
ee) 24 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
ff) 25 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio,
nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite
di massa di cui sopra deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo
non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come
risultante dalla carta di circolazione.
Art. 2
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del
viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero
con un solo conducente è consentito, qualora il periodo
di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento
CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente
comma, di usufruire – con decorrenza dal termine del periodo
di riposo – di un posticipo di ore quattro.
Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine
del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato
di ore quattro.
Tale anticipazione è estesa ad ore quattro per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i
valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma-Fontevivo)
e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e
Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un
trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate
all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel
caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container,
cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti,
terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché
ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti
e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti
veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare
(combinato marittimo), purchè muniti muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco,
e che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo
dell’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione 15 febbraio 2001.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire
l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria
è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono
di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del
viaggio.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte
del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia,
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che
si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare
diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art.
1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31.1.2007 e successive
modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione
del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15
febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera
di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto)
per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione.
Salvo quanto sopra, per tenere conto delle difficoltà
di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento
dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, nonché
di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per
la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la
destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del
divieto è anticipato di 2 ore.
I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino
e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati
ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio
nazionale.
Art. 3
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per
i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del Fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema
“PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi
o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purché
muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m.1) giornali, quotidiani e periodici;
m.2) prodotti per uso medico;
m.3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi
trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza,
con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza
pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese
nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché
i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini
destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del
latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti
di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera
"d" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì
per:
a. veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più
breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo
e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo
dal percorso tratti autostradali;
b. veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa
intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino
ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario
di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c. trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso
la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art.
2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
Dal divieto sono esclusi, purché muniti di autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
indicati all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad
un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo
trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti
al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli
animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta
e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli
impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale,
a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali,
debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente
definite.
I veicoli di cui ai punti a) e c) autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0.40 m.
di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola
di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
Art. 5
Per i veicoli di cui al punto a) dell’art. 4, le richieste
di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare,
alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza la quale rilascerà
il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
- l’arco temporale di validità, non superiore a
sei mesi;
- la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla
stessa necessità;
- le località di partenza e di arrivo, nonché i
percorsi consentiti in base alle situazioni del traffico. Se l’autorizzazione
investe solo l’ambito di una provincia può essere
indicata l’area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga
il divieto;
- il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è
consentita la circolazione;
- la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e
che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con
le caratteristiche e modalità già specificate all’art.
4 comma 2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) dell’art.
4 le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono
essere inoltrate, almeno 10 giorni prima della data in cui si
chiede di poter circolare, alla Prefettura-U.T.G. della provincia
interessata, la quale rilascerà il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
- l’arco temporale di validità, corrispondente alla
durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari
può essere estesa all’intero anno solare;
- le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi
di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di
attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- l’area territoriale ove è consentita la circolazione,
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
Art. 6
Per i veicoli di cui al punto c) dell’art. 4 le richieste
di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
in tempo utile, di norma alla Prefettura-U.T.G. della provincia
di partenza che, valutate le necessità e le urgenze prospettate,
in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione,
può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale
sarà indicato:
- il giorno di validità; l’estensione a più
giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso
da effettuare;
- la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità
di suddividere il trasporto in più parti;
- la località di partenza e di arrivo, nonché il
percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- il prodotto oggetto del trasporto;
- la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido
solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono
essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le
modalità già specificate all’art. 4 comma
2.
Per i veicoli di cui al punto c) dell’art. 4 da impiegarsi
per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-U.T.G.
dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la necessità, da parte dell’azienda di produzione,
per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo
anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed
ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli,
nel caso in cui sussista l’esigenza di effettuare, da parte
dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga per
la stessa tipologia dei prodotti trasportati, la Prefettura-U.T.G.,
ove non sussistono motivazioni contrarie, rilascia un’unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro
mesi sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata
in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli
dal vivo l’autorizzazione può essere rilasciata anche
dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza si svolge
lo spettacolo, previo benestare della Prefettura-U.T.G. nel cui
territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art.
4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G.
nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue
il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione
del trasporto. In tal caso la Prefettura-U.T.G. nel cui territorio
di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime
di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-U.T.G.
della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio
nazionale, anche dal committente o dal destinatario delle merci
o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati.
Art. 8
Il calendario di cui all’art. 1 non si applica
per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del Fuoco, Protezione civile, ecc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle
forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio Nettezza Urbana"
nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali,
effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste
Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema
“PT” o con l’emblema “Poste Italiane”,
nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste
e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate
dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi
o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato
comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del
veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art.
1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00
di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella quarta e quinta categoria, previste nell'allegato
A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga
nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari
e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità
con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie
per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione
di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi
di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto
appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente
a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e
di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato,
ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale
pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli.
Art. 10
Le autorizzazione prefettizie alla circolazione sono estendibili
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui
tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo
che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso
della stessa giornata lavorativa.
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Ventura)